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Bollino Blu per caldaie: tutto ciò che occorre sapere

Cos’è il bollino blu delle caldaie?

Il Bollino Blu per le caldaie è una certificazione obbligatoria in Italia per garantire che le caldaie e gli impianti di climatizzazione permanenti siano efficienti e rispettino le normative ambientali. Per ottenere questa certificazione, le caldaie devono essere sottoposte a controlli rigorosi che verificano l’emissione di fumi, l’efficienza energetica, l’efficienza termica e i sistemi di sicurezza. Gli scaldabagni a gas o metano e le stufe o condizionatori portatili con potenze inferiori a 5 kW sono esenti da questa certificazione. Al termine dei controlli, un Bollino Blu adesivo con la data della revisione viene apposto sulla caldaia come certificazione.

Chi rilascia il bollino blu?

Il bollino blu viene rilasciato da un tecnico specializzato che si occupa di verificare che l’impianto di riscaldamento soddisfi tutti i requisiti di sicurezza e di efficienza stabiliti dalla legge. Per ottenere il bollino blu, l’impianto deve superare un controllo tecnico che verifica il corretto funzionamento dell’impianto e l’assenza di perdite di gas.

Bollino Blu caldaie: la normativa

Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, noto anche come “Decreto sulla qualità dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera”, stabilisce le regole per la regolamentazione degli impianti termici invernali.

L’obiettivo del decreto è quello di migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni inquinanti, in particolare quelle provenienti dagli impianti di riscaldamento. Il decreto stabilisce i requisiti minimi per l’installazione, la manutenzione e la verifica degli impianti termici invernali al fine di garantire che siano conformi alle norme ambientali e di sicurezza.

Il decreto si applica a tutti gli impianti termici invernali, sia pubblici che privati, che utilizzano combustibili solidi, liquidi o gassosi. Gli impianti termici invernali sono obbligati a rispettare determinati standard di efficienza energetica e di emissione di inquinanti.

In particolare, il decreto stabilisce che gli impianti di riscaldamento a combustibili solidi devono essere sostituiti con impianti a gas o a biomassa entro il 31 dicembre 2020, mentre quelli a gas devono essere sostituiti con impianti a condensazione entro il 31 dicembre 2022.

Inoltre, il decreto prevede la necessità di effettuare controlli periodici degli impianti termici invernali, per verificare che siano conformi alle norme stabilite. In caso di mancato rispetto delle norme, sono previste sanzioni amministrative.

Bollino blu: ogni quanto va sostituito?

Stando sempre alla normativa D.P.R. 74/2013, in particolare all’allegato 4, gli impianti di riscaldamento necessitano di manutenzione costante. Pena, sanzioni amministrative fino a 3.000€.

In generale, gli impianti con potenza termica maggiore di 10 kW devono essere sottoposti a controlli ogni 2 o 4 anni, a seconda del tipo di alimentazione. In particolare:

  • Gli impianti con generatori alimentati a combustibile liquido o solido devono essere controllati ogni 2 anni se la potenza termica è maggiore di 100 kW, e ogni 4 anni se è compresa tra 10 e 100 kW.
  • Gli impianti con generatori alimentati a gas, metano o GPL devono essere controllati ogni 2 anni se la potenza termica è maggiore di 100 kW, e ogni 4 anni se è compresa tra 10 e 100 kW.
  • Gli impianti con macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta devono essere controllati ogni 4 anni se la potenza termica è compresa tra 12 e 100 kW, e ogni 2 anni se è maggiore di 100 kW.
  • Gli impianti con pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico e pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica devono essere controllati ogni 2 anni.
  • Gli impianti con sottostazioni di scambio termico da teleriscaldamento devono essere controllati ogni 4 anni.
  • Gli impianti cogenerativi devono essere controllati ogni 4 anni.

Inoltre, per ogni tipologia di impianto è specificato un “rapporto di controllo di efficienza energetica” che varia da 1 a 4.

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