Gli infortuni occorsi agli studenti in occasione di attività scolastiche, stante che esiste sempre un’assicurazione per questi rischi, dovrebbero sempre dare origine ad un’azione risarcitoria, con l’esclusione dei casi in cui l’infortunio occorso, con i relativi danni alla persona sia originato da una colpa dello studente. Per intendersi, se uno studente decide di provare la resistenza di un muro e lo prende a testate, l’assicurazione potrà rifiutare il risarcimento del danno alla testa, sempreché non vi sia una negligenza di vigilanza dell’insegnante.
Non è stato di questo avviso il Tribunale di Roma sez .XII secondo il quale il risarcimento per danni occorsi durante un’attività scolastica può avvenire se il danno stesso sia stato provocato da un altro compagno di scuola o se si prova che la scuola stessa non ha messo in atto ogni precauzione atta ad evitare il danno stesso. In pratica, ed è questo il caso, se durante una gara in occasione dell’ora di educazione fisica uno studente si inciampa da solo e si rompe una gamba, nessun risarcimento è dovuto. La sentenza relativa al fatto specifico è la n° 11952 del 13/06/2016.