Sopralluogo del medico competente del lavoro, in cosa consiste

Il medico competente è una figura professionale che richiede un titolo e dei requisiti definiti dall’articolo 38 del Decreto Legge numero 81 del 2008.

Questa figura collabora con quella del datore di lavoro in quella che è la valutazione dei rischi all’interno di un’azienda, effettuando la cosiddetta sorveglianza sanitaria dei dipendenti e dei lavoratori. Per svolgere questa funzione, egli deve partecipare a riunioni periodiche, come definito dall’articolo 35 del Decreto Legge sopraccitato.

Il medico competente viene nominato dal datore di lavoro (art.2 D.lgs 81/08) e può operare in tre casi:

  1. in qualità di dipendente o collaboratore esterno in strutture pubbliche o private che siano convenzionate con il datore di lavoro;
  2. come libero professionista;
  3. come dipendente dell’imprenditore stesso.

Dopo aver descritto quella che è la figura del medico competente, si procede ora a esplicare perché egli effettua un sopralluogo e in cosa esso consiste.

Quando avviene un Sopralluogo del Medico Competente del Lavoro?

Di norma, il sopralluogo deve avvenire almeno una volta all’anno oppure, in base alla valutazione dei rischi, con una cadenza diversa.

In ogni caso di diversa periodicità, essa va necessariamente comunicata al datore di lavoro e segnalata nel documento di valutazione dei rischi (come definito dall’art.25, comma 1, lettera I del D.lgs 81/98).

Oltre a questi casi nella norma, è possibile richiedere un sopralluogo del medico competente quando c’è da effettuare degli accertamenti o sulla base di un’esposizione effettiva a un qualsiasi fattore di rischio o in base alle attività svolte sul posto di lavoro.

Le visite del medico competente possono essere effettuate anche in altri casi, come ad esempio:

  • su richiesta del lavoratore (quantunque essa sia pertinente a rischi congrui con la mansione del lavoratore e l’ambito in cui essa viene svolta)
  • su richiesta del datore di lavoro per effettuare un cambio di mansione (qualora nello svolgimento di essa siano previsti ‘nuovi’ rischi per i quali il lavoratore non era prima ‘sorvegliato’ in ambito sanitario);
  • in caso di modifica dell’esposizione a fattori di rischio;
  • in caso di una prolungata assenza dal lavoro (che superi i sessanta giorni continuativi), prima del rientro a svolgere la propria mansione.

Infine, vi sono delle visite mediche straordinarie, previste in seguito ad esposizione ad agenti chimici, come definito dall’art. 224, comma 7 lettera d.

In cosa consiste un Sopralluogo?

All’interno del documento Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente.

Guida per le imprese, il sopralluogo viene definita come “la specifica attività che permette alla figura del medico competente di redarre o aggiornare il documento di valutazione dei Rischi e di contribuire alla promozione di iniziative di miglioramento nel campo della sicurezza e in materia di salute sul luogo di lavoro”.

Il sopralluogo ha dei requisiti essenziali da soddisfare per essere ritenuto valido:

  • la presenza del datore di lavoro o di una persona dallo stesso delegata, con le sue stesse competenze, così da fornire al medico la possibilità di creare un confronto diretto sui rischi e sulle soluzioni da adottare;
  • la presenza sia del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sia del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
  • la disponibilità dei dirigenti e/o dei preposti, in modo da fornire tutte le informazioni necessarie.

Da parte sua, durante il sopralluogo, il medico è tenuto a:

  • esprimere il suo giudizio nel documento di valutazione dei rischi;
  • valutare l’efficacia dei dpi e dpc (dispositivi di protezione individuale e collettiva);
  • verificare che la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sia adeguata;
  • verificare che il datore di lavoro metta con efficacia in atto le prescrizioni
  • redarre una relazione che attesti il sopralluogo effettuato.

Conclusione sul sopralluogo del medico competente

È possibile riassumere il ruolo del medico competente del lavoro e l’importante di un suo sopralluogo o di una sua visita nella parola garanzia: garanzia che il luogo di lavoro sia sicuro, garanzia che il lavoratore sia in grado di lavorare senza mettere in pericolo se stesso e gli altri e, ultimo ma non meno importante, garanzia che egli sia idoneo a svolgere l’attività lavorativa e in salute.

Informazioni tratte da: https://www.gdmsanita.it/sopralluogo-medico-competente-del-lavoro.php